Il termine stress assume generalmente una connotazione negativa in quanto indica uno stato psicofisico di affaticamento, disagio e tensione causato da stimoli esterni o interni. In ambito psicobiologico esso è invece considerato una reazione adattiva su base evolutiva funzionale alla sopravvivenza, benchè la sua persistenza possa portare a conseguenze negative.
Ogni evento capace di determinare una condizione di stress è definito stressor, ed è in grado di perturbare l’omeostasi dell’organismo generando delle reazioni neuropsichiatriche, emotive, ormonali ed immunologiche. Secondo l’autore non solo gli eventi negativi sono in grado di generare stress, ma anche fattori positivi di tipo emozionale possono indurre il soggetto in stati patologici o morbosi.
Selye distingue infatti due tipologie di stress:
− Distress: sostanzialmente sinonimo di ciò che nel linguaggio comune viene definito “stress”.
− Eustress. Esperienza di cambiamento positiva (es. l’atto sessuale, il superamento di un esame, ecc). Lo stress non è necessariamente dannoso. Vincere una gara o superare un esame può essere stressante come perdere o essere bocciati, ma può innescare risposte biologiche molto diverse.
Lo stress da lavoro si presenta quando le persone nell’esercizio delle loro attività professionali, avvertono una mancanza di equilibrio fra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a disposizione per far fronte a tali richieste. Il rischio stress lavoro-correlato e da annoverare fra i rischi psicosociali, ovvero tra i rischi derivanti dalla progettazione, dall’organizzazione e dalla gestione del lavoro, e possono dare origine a danni di tipo sociale, fisico e psicologico. Come evidenziato dall’Accordo Europeo sullo stress da lavoro del 2004, lo stress potenzialmente può colpire in qualsiasi luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto e di rapporto di lavoro.
Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81, in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato, ha definito il 31 dicembre 2010 quale data di avvio per provvedere alla posa in essere della Valutazione dello stress lavoro-correlato.
Questo significa che il Datore di Lavoro, pertanto, deve provvedere alla Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nella propria azienda, considerando che tale adempimento ha carattere obbligatorio.
Di fatto pochissime aziende stanno regolarizzando la loro posizione.
C’è molta confusione su chi si debba occuparsi di questa valutazione e neanche gli Enti che sarebbero deputati a dare informazioni alle Aziende sono molto informati.
La legge obbliga il Datore di Lavoro a tutelare la sicurezza dei lavoratori anche per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato, individuando e distinguendo fattori oggettivi e soggettivi che lo determinano, e che potrebbero influenzare negativamente la qualità della prestazione dei lavoratori e la produttività aziendale.
Dott.ssa Marika Cocco